OPERATORE SOCIO – SANITARIO (O.S.S.)

DESCRIZIONE CORSO

L’Operatore Socio-Sanitario (OSS) è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. L’Operatore Socio-Sanitario  a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale  svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, favorendo il benessere e l’autonomia dell’utente. L’operatore socio sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multi-professionale.

Durata corso (ore)

Durata corso in aula (ore)

Livello EQF

REQUISITI MINIMI DEI PARTECIPANTI

Compimento del diciassettesino anno di età alla data di iscrizione al corso. Possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza scuola media). Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado o superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l’inizio delle attivita’. Non e’ ammessa alcuna deroga

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